News del 02/08/09
L’art. 7-bis del DLgs. 21.11.2005 n. 286, inserito dall’art. 3 del DLgs. 22.12.2008 n. 214, ha istituito l’obbligo della “scheda di trasporto”, al fine di:
Con il DM 30.6.2009, entrato in vigore il 19.7.2009, sono state emanate le disposizioni attuative della suddetta “scheda di trasporto”.
Sono obbligati alla compilazione della scheda di trasporto:
il committente, cioè “l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore”
il soggetto delegato dal committente.
La scheda di trasporto deve essere:
consegnata al vettore, cioè all’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi;
conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi;
esibita in sede di controllo stradale.
L’obbligo di compilazione della scheda di trasporto non si applica ai trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
La scheda di trasporto può essere prodotto secondo uno schema indicato dalla circolare applicativa o attraverso specifici documenti equipollenti (come ad esempio il DDT e il CMR), purché integrati con gli elementi previsti per la scheda di trasporto.
Sono previste pesanti sanzioni sia per chi non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, sia se, durante l’effettuazione del trasporto, la scheda di trasporto o la documentazione equipollente non risulta a bordo del veicolo.
Gesag ha predisposto specifiche procedure, all’interno della gestione dei Documenti di Vendita, che consentono di produrre correttamente la scheda di trasporto come previsto dalla suddetta circolare, o la possibilità di richiedere specifiche modifiche ai propri modelli di stampa al fine rendere il documento equipollente alla scheda di trasporto. Quest’ultima attività viene svolta come personalizzazione a pagamento, e solo su precise indicazioni di modifica fornite dal cliente.
Se il vostro software non prevede ancora la stampa della scheda di trasporto, scaricate l’ultimo aggiornamento sul sito http://www.gesag.it/pages/risorse/download.php .
Per ulteriori informazioni, visita i seguenti link:
Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286
Decreto Scheda Trasporto
Allegato Decreto Scheda Trasporto
Circolare operativa Compilazione Scheda Trasporto